Art. 4.
(Composizione della sezione specializzata d'appello e costituzione del collegio giudicante).

      1. La sezione specializzata d'appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più ausiliari esperti.
      2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata, da un collegio composto da tre giudici ordinari, integrato da due ausiliari esperti con funzioni consultive e di assistenza tecnica.
      3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati e degli ausiliari esperti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 8 e 9.